possesso non è suscettibile di trasferimento disgiuntamente dal diritto costituisce l'esercizio


 

App. Napoli 16.05.1998, in Giur. merito, 1999, pag. 34

 

Oggetto di un contratto di compravendita può essere solo il trasferimento della proprietà della cosa o di altro diritto reale.

 

Il possesso, in quanto "attività" corrispondente all'esercizio di un diritto reale qualificata dall'animus possidendi non è suscettibile di trasferimento disgiunto del diritto di cui esso costituisce l'esercizio.

 

La nozione di conveniente uso del fondo, in relazione al quale l'art. 1051, c.c. consente la costituzione e l'ampliamento della servitù di passaggio, non è riferibile ad esigenze di maggiore comodità, bensì a situazioni di oggettiva necessità.